Statuto dell’Istituto Storico Annibale M. Di Francia

Art.1 – Si costituisce l’Istituto Storico “Annibale Maria Di Francia”
ai sensi degli articoli 12 e 14 e seguenti del Codice Civile, con sede in Roma, via Tuscolana 167.

Art.2 – L’Istituto, senza finalità di lucro, si propone:
a) di ricercare e di pubblicare fonti e studi relativi alla figura di Annibale Maria Di Francia, con particolare riferimento ai Rogazionisti, alle Figlie del Divino Zelo e ad altre Congregazioni Religiose;
b) di costituire una biblioteca specializzata e promuovere un archivio fotografico ed audiovisivo su A.M.Di Francia e le sue Opere fino ai nostri giorni, secondo le finalità dell’Istituto;
c) di organizzare seminari, convegni, incontri di studio, mostre e di patrocinare indagini e ricerche secondo gli scopi dell’Istituto;
d) di organizzare corsi seminariali con assegnazione di borse di studio;
e) l’Istituto può ricevere l’adesione ed aderire ad altri Istituti o Centri di Studio italiani ed esteri le cui attività di ricerca rientrino negli stessi suoi scopi;
f) pubblicare un Bollettino Bibliografico annuale delle pubblicazioni apparse sulle Congregazioni Religiose nelle varie riviste e collane.

Art.3 – Il Patrimonio è costituito:

a) da un fondo iniziale di Lire 3.000.000 (tre milioni);
b) da beni mobili ed immobili di proprietà dell’Istituto;
c) da contribuzioni, donazioni, lasciti, sovvenzioni da parte di persone fisiche ed Enti elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio;
d) da eventuali eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio;
e) da una biblioteca specializzata aperta al pubblico.

Art.4 – Per il raggiungimento dei propri scopi l’Istituto dispone:

a) delle quote sociali;
b) delle oblazioni volontarie dei Soci;
c) di sovvenzioni e contributi elargiti da privati, da Enti pubblici e privati;
d) dei proventi delle iniziative promosse dall’Istituto.

Art.5 – Sono organi dell’Istituto: 1′ Assemblea dei Soci, la Presidenza , il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.6 – I Soci si dividono nelle seguenti categorie:
a) Ordinari;
b) Benemeriti;
c) Corrispondenti.

Sono Soci Ordinari coloro le cui domande di ammissione sono accolte dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Sono Soci Benemeriti coloro che, avendo acquisito particolari benemerenze pubblicando testi scientifici, che rientrano nelle finalità statutarie, o facendo delle elargizioni per il potenziamento dell’attività sociale dell’Istituto, ottengono tale qualifica dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Sono Soci Corrispondenti coloro che svolgono attività di ricerca che rientrano nelle finalità dell’Istituto, in Italia o all’Estero, cittadini italiani e stranieri.

La qualifica di Socio Corrispondente viene conferita dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I Soci Corrispondenti non fanno parte dell’Assemblea dei Soci dell’Istituto.

Art.7 – La qualifica di Socio ordinario, Benemerito e Corrispondente si perde per dimissioni o per esclusione. L’esclusione nei confronti dei Soci, solo per gravi motivi attinenti al decoro ed al prestigio dell’Istituto, è pronunziata, sentito l’interessato, dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio può recedere dall’Istituto mediante richiesta fatta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di Amministrazione.

Il Socio che recede resta, tuttavia, responsabile di tutte le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti e per l’Istituto.

Art.8
1) L’Assemblea à composta da Soci Ordinari, che siano in regola con gli obblighi sociali, e da Soci Benemeriti. E’ convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante invito scritto indicante il giorno, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della seduta con almeno quindici giorni di preavviso.
2) I Soci potranno farsi rappresentare da altri Soci mediante delega individualmente sottoscritta. Nessun Socio potrà avere più di due deleghe.
3) L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale.
4) L’Assemblea straordinaria à convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o su propria iniziativa o su delibera del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno un decimo dei Soci.

Art.9 – L’Assemblea ha le seguenti facoltà:
a) delibera su quanto all’ordine del giorno;
b) nomina e revoca i Soci;
c) approva la relazione morale ed i bilanci, preventivo e consuntivo, presentati dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio dei Revisori dei Conti;
d) fissa le quote sociali;
e) elegge il consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) delibera sulle modifiche dello Statuto con l’osservanza delle disposizioni di cui al successivo art.10.

L’Assemblea straordinaria ha competenza nelle seguenti materie:
a) modifica dello Statuto;
b) scioglimento dell’Istituto,, deduzione del suo patrimonio e trasferimento degli eventuali beni alla Congregazione dei Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù con sede in Roma, via dei Rogazionisti, 2/10.

Art.10 – Le riunioni dell’Assemblea Generale, in prima convocazione, sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le relative deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza dei voti.

Art.11 – 1) Il Consiglio di Amministrazione si compone di cinque membri. Fanno parte di diritto il Superiore Generale ed il Postulatore dei Rogazionisti, personalmente o tramite delegati. Gli altri tre membri sono eletti dall’Assemblea Generale dei Soci ordinari e Benemeriti e possono essere rieletti.
a) Il Consiglio di Amministrazione ha la durata di due anni e resta in carica, dopo la scadenza, solo per l’ordinaria amministrazione fino all’elezione del nuovo Consiglio.
b) Qualora venisse a mancare un componente del Consiglio, l’Assemblea Generale elegge il nuovo membro nella sua prima seduta.
c) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.
d) Le riunioni del Consiglio sono valide quando interviene la metà più uno dei suoi componenti.

2) Il Consiglio di Amministrazione:
a) elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere. Questi ultimi due possono essere scelti anche al di fuori dei membri del Consiglio;
b) redige ed approva il Regolamento interno ed il Regolamento organico del personale dipendente;
c) esamina le proposte di adesione di altri Enti (Centri di Studio, Associazioni e Istituti Culturali senza finalità di lucro), come anche le proposte di adesione dello stesso ad altri Enti italiani e stranieri, di cui all’ultimo comma dell’art.6 del presente Statuto;
d) elegge un Comitato scientifico che ha solo competenze consultive.

3) Le nomine dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Segretario Generale vengono comunicate al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali.

4) Il Consiglio di Amministrazione assolve agli scopi di cui all’art.2 e si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente.
La convocazione straordinaria si avrà se richiesta dalla metà più uno dei suoi membri.

5) I1 Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri e nominare Procuratori e Mandatari.

Art.12 – Il Presidente:
a) rappresenta l’Istituto in tutte le sue attività;
b) ha la firma sociale;
c) mantiene l’osservanza dello Statuto;
d) sottoscrive i conti;
e) convoca e presiede l’Assemblea Generale ed il Consiglio di Amministrazione;
f) può delegare determinate sue funzioni e nominare, con l’approvazione del Consiglio di Amministrazione, Procuratori e Mandatari.
g) in caso di urgenza, può adottare tutti i provvedimenti necessari nell’interesse dell’Istituto, informandone per la ratifica il Consiglio nella prima riunione successiva;
h) in caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito nelle sue funzioni ed attribuzioni dal vicepresidente.

Art.13 – Il Segretario Generale:
a) ha la responsabilità della direzione scientifica dell’Istituto;
b) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
c) propone al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione le iniziative attinenti alle attività scientifiche e ne cura l’esecuzione;
d) può disporre, per le spese di ordinaria amministrazione, di un fondo assegnatogli ogni anno dal consiglio di Amministrazione con rendiconto in sede di bilancio annuale.
e) può avvalersi di un Segretario ausiliare, che viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, su sua proposta.

Il Segretario ausiliare:
a) coadiuva il Presidente, il Segretario Generale ed il. Consiglio di Amministrazione;
b) esegue le disposizioni date dagli organi predetti;
c) provvede a tutti gli atti obbligatori, che non spettano ad altri organi;
d) propone i provvedimenti e le iniziative che ritiene utili all’Istituto.

Art.14 – Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a) è costituito da tre membri, due effettivi ed uno supplente;
b) elegge il proprio Presidente tra i membri effettivi;
c) ha il compito di vigilare e controllare, in qualsiasi momento, la regolare tenuta dei conti dell’Istituto e di riferire al Consiglio e all’Assemblea in ordine al bilancio;
d) dura in carica due anni;
e) i membri possono essere riconfermati;
f) qualora viene a mancare un Revisore, l’Assemblea elegge il membro sostituto in occasione della sua prima seduta.

Art.15 – Presidente, Consiglieri, Revisori dei Conti svolgono la loro attività amministrativa gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell’Istituto.

Roma 10 febbraio 1989.